CALCOLO IMU 2022

Data di pubblicazione:
05 Maggio 2021

NUOVA IMU DAL 2020

 

Si avvisa che la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha abolito la TASI dal 1° gennaio 2020 e ha disciplinato le nuove regole per l’IMU.

La nuova IMU mantiene l’esenzione per l’abitazione principale e relative pertinenze (massimo una unità pertinenziale per categoria C/2, C/6, C/7), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

Il Regolamento di disciplina dell'IMU è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2020 (vedere allegato).

 

Le aliquote per l’anno 2022, deliberate dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2022 (vedere allegato), sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso.

 

Per quanto riguarda i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2022, restano validi i valori approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 10.08.2020 (vedere allegato).

 

Per quanto riguarda il pagamento della nuova IMU, le scadenze sono:

  • prima rata (acconto) entro il 16 giugno 2022;
  • seconda rata (saldo) entro il 16 dicembre 2022.

 

CALCOLATORE IMU

 

 

Pensionati esteri

 

L’art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021, dispone che “limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento”.

Il comma 48 dell’articolo 1 L. 178/2020 ha introdotto la riduzione al 50% applicabile all'unità immobiliare posseduta dal pensionato residente all'estero.

A partire dall’anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, possono applicare l’IMU ridotta alla metà (per l’anno 2022 come sopra richiamato è prevista una riduzione al 37,5%); tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Il MEF nelle risposte a Telefisco del 28/01/2021 ha chiarito che il contribuente può anche non essere cittadino italiano e la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e pertanto non è ammessa la pensione autonoma estera:

Si conferma che, a differenza della precedente disposizione, l’art. 1, comma 48 della legge di bilancio 2021, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in commento, fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:

  • titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  • residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia

Si ritiene che le agevolazioni in argomento possano trovare applicazione anche nel caso descritto nel secondo punto, ossia quando l’immobile è posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato - che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal citato comma 48, vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto”.

 

Abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli)

 

Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  • il comodato deve essere tra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli)
  • il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all'interno dello stesso;
  • il contratto di comodato deve essere registrato
  • il comodante deve avere una sola abitazione che concede in comodato ed eventualmente un'altra abitazione nella quale risiede e dimora (abitazione principale)
  • Il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia oltre a quelli sopra indicati
  • entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l'abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune
  • comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune
  • entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.

Fabbricati-merce

 

La Legge n. 160/2019 prevede a decorrere dal 2022 l’esenzione per i cosiddetti “fabbricati-merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

 

Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati inagibili o inabitabili

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di disciplina dell'IMU la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i:

  • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione.

 

Si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che possiedono contestualmente le seguenti caratteristiche:

 

  • assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
  • condizioni statiche delle strutture del fabbricato non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
  • assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.

 

La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato lo stato di inagibilità o di inabilità dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l’inizio dei lavori di risanamento edilizio.

 

Modalità di versamento IMU da parte dei soggetti residenti all’estero

 

I versamenti IMU devono essere effettuati tramite i modelli F24.

Per i contribuenti residenti all’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, possono provvedere al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta al Comune tramite bonifico bancario da effettuare direttamente sul seguente conto di tesoreria:

 

IBAN: IT 38 X 02008 62220 000030021851 - BIC: UNCRITM1A84

UNICREDIT BANCA S.p.A. - VIA DONATORI DI SANGUE, 1 - 31059 ZERO BRANCO (TV)

 

indicando:

  • la causale: “IMU Morgano 2022
  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate o “Acconto e Saldo” nel caso di pagamento in unica soluzione.

 

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.